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STATUTO
Art.1)
- Costituzione
E' costituita l'Associazione senza fini di lucro "ASCOLI BONSAI".
Durata a tempo indeterminato.
Art.2)
- Sede
La sua sede legale è ad Ascoli Piceno
Art.3)
- Oggetto e scopo
L'Associazione Ascoli Bonsai non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente
finalità culturali e sociali nel campo dell'arte Bonsai e
del Suiseki.
L'Associazione si propone di:
1. censire e riunire tutti i soggetti (enti, istituti, scuole, imprese,
organizzazioni, associazioni, singoli individui) interessati all'arte
Bonsai per uno qualsiasi dei suoi aspetti (artistico, scientifico,
naturalistico, hobbistico, professionale);
2. patrocinare, coordinare e promuovere studi e ricerche sulle tecniche
colturali del Bonsai nelle sue differenti tradizioni, incoraggiando
nel contempo l'affermazione di uno stile italiano per una maggiore
conoscenza ed amore per la flora nostrana;
3. promuovere ed incrementare rapporti e scambi con analoghe associazioni
nazionali e straniere, facendo proprio il principio che il Bonsai
è "messaggio d'amore per la natura e di fraternità
fra gli uomini";
4. organizzare e partecipare a mostre a carattere locale, regionale
e nazionale per divulgare l'arte Bonsai, evidenziandone il valore
artistico ed educativo e l'importanza per una utilizzazione del
tempo libero, sana ed accessibile a chiunque;
5. promuovere incontri fra appassionati, organizzare convegni, concorsi,
istituire corsi specializzati per insegnare la tecnica Bonsai;
6. rilasciare certificati e premi quali riconoscimenti di meriti
per ricerche, tecniche colturali, risultati positivi ottenuti nella
coltura del Bonsai, da parte di giudici qualificati e riconosciuti
dall'Associazione Ascoli Bonsai;
7. collaborare con strutture di volontariato e terapeutiche per
promuovere l'arte Bonsai quale strumento per il reinserimento sociale
di persone appartenenti a categorie deboli ed emarginate;
8. organizzare viaggi a scopo di ricerca, informazione e turismo
per gli appassionati dell'arte Bonsai;
9. collaborare alla realizzazione di pubblicazioni di qualunque
natura riguardanti la coltivazione del Bonsai;
10. promuovere interventi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente.
Art.4)
- Patrimonio
1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili
ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo,
da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati
o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle
seguenti entrate:
a) dei versamenti effettuati dai fondatori originari, e da quelli
effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
c) degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
3. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota annuale
di iscrizione all'Associazione.
4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento
o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua
di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti all'Associazione
di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.
Art.5) - Fondatori, Soci e Onorari
1. Sono Aderenti dell'Associazione:
fondatori;
ordinari;
sostenitori;
benemeriti;
onorari;
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e
non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo
restando in ogni caso il diritto di recesso.
3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore
di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione
e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti per la nomina
degli organi direttivi dell'Associazione.
4. Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione
dell'Associazione stessa.
5. Sono Soci Ordinari tutte le persone fisiche iscritte all'Associazione
Ascoli Bonsai e suo tramite all'Unione Bonsaisti Italiani.
6. sono Soci Sostenitori tutte le persone fisiche iscritte alla
sola Associazione Ascoli Bonsai, usufruiscono dei soli servizi ed
attività tecniche, partecipano all'assemblea dei soci senza
diritto di voto.
7. Sono Soci Benemeriti le persone fisiche o giuridiche in regola
con la quota associativa prevista per tale categoria.
8. Sono Soci Onorari le persone e/o enti che conseguono particolari
meriti nel raggiungimento degli scopi sociali o che conferiscono
prestigio all'Associazione. I soci onorari sono insigniti dall'Assemblea
dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Tale riconoscimento
è a carattere vitalizio. I soci onorari non godono del diritto
di voto.
9. Tutti i soci, ad esclusione dei Soci Fondatori, sono soggetti
all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo, senza obbligo
di motivazione.
10. In presenza di comportamenti amorali e poco consoni alla realtà
associativa oppure per altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione
può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.
L'esclusione per indegnità è sancita dall'Assemblea
ordinaria dei soci.
11. Il recesso del socio è automatico in caso di mancato
rinnovo della quota annuale entro la data di convocazione dell'Assemblea
ordinaria dei soci. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno
successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale
deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata
deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione,
egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto;
in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è
sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
Art.6) - Organi dell'Associazione
1. Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli Aderenti all'Associazione;
- il Presidente del Consiglio Direttivo
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato Tecnico
Art.7)
- L'Assemblea
1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione
ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione
del bilancio consuntivo. Essa inoltre:
- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori dei Conti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività
dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e
la devoluzione del suo patrimonio.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta
lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3
(un terzo) degli Aderenti.
4. L'Assemblea è convocata con avviso contenente l'ordine
del giorno da inviarsi per lettera almeno sette giorni prima della
data fissata per la riunione e che comunque giunga all'indirizzo
dei soci almeno tre giorni dell'assemblea stessa.
5. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta
a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno
la metà dei suoi membri e 2/3 (due terzi) dei membri del
Consiglio Direttivo.
6. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita
qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione
può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
7. Ogni aderente all'Associazione, se in regola con il versamento
della quota sociale annua, ha diritto di partecipare alle riunioni
assembleari e ad esprimere un voto, esercitabile anche mediante
delega apposta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun delegato
non può farsi portatore di più di 2 (due) deleghe.
8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente;
in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del
Consiglio Direttivo.
Art.8)
- Il Consiglio Direttivo
1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo
composto, a scelta dell'Assemblea, da sette membri;
2. I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano
in carica per un anno, sono rieleggibili.
3. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio
Direttivo s'intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio
Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il
Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea,
al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione
del consigliere cessato. Chi sia eletto in luogo del consigliere
cessato dura in carica per lo stesso periodo durante il quale sarebbe
rimasto in carica il consigliere cessato.
5. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo
il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio
ricoperto e comunque autorizzate dal Consiglio Direttivo.
6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli
indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento
di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione
agli indirizzi ricevuti.
- la determinazione della quota sociale annua
- la nomina dei dipendenti dell'Associazione stabilendone le attribuzioni
e retribuzioni;
- la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e
del Segretario da scegliersi tra i consiglieri eletti;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto
consuntivo al termine di ogni esercizio finanziario (31 Dicembre
di ogni anno) ;
7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni
qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta
da almeno tre Consiglieri o dal Collegio dei Revisori. La convocazione
è fatta mediante lettera, contenente l'indicazione del luogo,
del giorno, e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da
trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio direttivo ed
ai Revisori dei Conti almeno sette giorni prima dell'adunanza e
che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza
stessa.
8. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito
ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità
di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti
i membri del Collegio dei revisori dei conti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o,
in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza,
su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora
siano presenti almeno quattro dei suoi membri.
11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità
di voto prevale il voto di chi presiede la riunione.
Art.9)
- Il Presidente
Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'associazione
stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio.
1. Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive
emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque
il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria
amministrazione dell'Associazione.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo,
ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il
buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza
dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne
presenti la necessità.
3. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo
e del consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio
Direttivo e poi all'Assemblea corredandoli di idonee relazioni.
Art.10)
- Il Vice Presidente
1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione
ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per terzi prova
dell'impedimento del Presidente.
Art.11)
- Il Segretario del Consiglio Direttivo
1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze
dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il presidente
ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività
esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento
dell'amministrazione dell'Associazione.
2. Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali delle assemblee
e del Consiglio Direttivo nonché il libro degli Aderenti
all'Associazione.
Art.12)
- Il Tesoriere
1.Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e
ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche,
controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di
vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli
da idonea relazione contabile.
2. La carica di Tesoriere può essere accorpata con quella
di Segretario.
Art.13)
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi.
2. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la
carica di Consigliere.
1. I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze
dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea
e, senza diritto di voto ma con facoltà di parola a quelle
del Consiglio Direttivo, verificano la regolare tenuta della contabilità
dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.
Art.14) - Il Comitato tecnico
1. Il Comitato Tecnico valuta i risultati ottenuti dagli associati
nella pratica della coltura Bonsai.
2. Stabilisce le materie di insegnamento nei corsi di tecnica Bonsai
organizzati dall'Associazione.
3. Gestisce l'organizzazione di mostre e dimostrazione di tecnica
Bonsai.
2. Designa gli istruttori ai corsi organizzati dall'associazione.
3. Propone al Consiglio Direttivo eventuali integrazioni alla composizione
del comitato stesso.
4. Il Comitato Tecnico non è soggetto a decadenza.
Art.15) - Libri dell'Associazione
1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione
tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,
del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, nonché
il libro degli Aderenti all'Associazione.
2. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia
motivata istanza.
Art.16)
- Bilancio consuntivo e preventivo
1. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni
anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo
e un bilancio consuntivo.
2. Entro il 28 Febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è
convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio
precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
3. Entro il 30 Settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo
è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo
del successivo esercizio.
4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione
nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per
la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano
motivato interesse alla loro lettura.
Art.17)
- Avanzi di gestione
1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché
fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione stessa,
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale che per Legge, Statuto o Regolamento
facciano parte della medesima e unitaria struttura.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di
gestione per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art.18)
- Scioglimento
1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione
ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni
non lucrative o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo
di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 Dicembre
1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.19)
- Clausola compromissoria
1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione
o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto
di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole
compositore che giudicherà secondo equità e senza
formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti;
in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto
dal Presidente del Consiglio Notarile di competenza.
Art.20)
- Legge applicabile
1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente
Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute
nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute
nel Libro V del Codice Civile.
Art.21)
- Il presente Statuto sostituisce in tutto il precedente.

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